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mercoledì 21 settembre 2016

Tutti invitati al primo seminario di YOPAdvisors






Una nuova realtà nello scenario professionale milanese e italiano, molto vicina come spirito alla vision del blog, costituita da commercialisti esperti nelle varie discipline economico-giuridiche, ci informa del suo primo evento pubblico dal titolo

Nuovi scenari di consulenza alle imprese 
per la gestione del cambiamento


mercoledì 28 Settembre 2016 
dalle ore 10,30 alle ore 13,00
MiCo – Milano Congressi Milano Congressi
Ala Nord, Gate 15
Via Gattamelata, 5
c/o Fastern Fair Italy
Sala Turchese


L'attuale scenario economico, in continuo movimento, obbliga le realtà imprenditoriali a ricercare nuovi mercati e nuovi prodotti per garantire la continuità aziendale. 
Questo cambiamento non può prescindere da una riorganizzazione o adeguamento della propria struttura e dalla conoscenza di strumenti idonei e vincenti per competere su nuovi mercati avendo al proprio fianco manager o consulenti moderni, capaci di leggere l'azienda con una visione più dinamica rispetto all'approccio tradizionale troppo settoriale o superficiale.

A questo proposito, durante la Fastner Fair Italy, i partner di YOPAdvisors

Claudio Balestrucci
Francesco Petralia

affronteranno i temi relativi a :
  • I passaggi generazionali ed adeguamento dell'assetto imprenditoriale 
  • I passi per aprirsi ai nuovi mercati
  • Nuovi prodotti, credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

YOPAdvisors è lieta di invitare tutti gli interessati al convegno.

Per partecipare al seminario è necessario registrarsi cliccando QUI.




domenica 18 settembre 2016

Se la malattia è falsa, è valido il licenziamento

Accade anche questo: valido il licenziamento per una finta lombosciatalgia.

Solitamente il blog si occupa di complicati schemi di frode ai danni di aziende e contribuenti. Tuttavia sono i fenomeni più diffusi e per lo più di ridotto impatto economico, ad essere maggiormente percepiti come i più disonesti e immorali.

Lo sono certamente i numerosissimi casi di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia".


Sarebbe inutile descrivere a cosa ci si riferisce, tuttavia, per la precisione che ci contraddistingue, con questa espressione si vuole far riferimento a quel dipendente che presenta al datore di lavoro un certificato medico che attesta uno stato di malattia fasullo, utile solo alla richiesta di giorni di assenza giustificata per la convalescenza.

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016 è entrata nel merito di cosa può fare e cosa non può fare un dipendente afflitto da "lombalgia" e, soprattutto, come è possibile per l'azienda verificare l'effettivo stato di malattia.

In buona sostanza se il datore di lavoro si sente preso in giro dal dipendente che simula una malattia, può, secondo la Corte Suprema di Cassazione, rivolgersi ad uno "007" specializzato nelle investigazioni "corporate".

Nel caso di specie, il professionista incaricato dall'azienda di controllare il dipendente (infedele) nel periodo della malattia, aveva il compito di verificare se davvero la lombosciatalgia (ma vale per ogni altra malattia debilitante certificata dal medico di base), avesse o meno procurato un effettivo impedimento a lavorare.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'investigatore non ha avuto dubbi: il “sorvegliato speciale” aveva fatto una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la patologia lamentata. 

Per i Giudici di Cassazione è dunque legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di "simulazione fraudolenta dello stato di malattia" accertata e documentata grazie all'impiego di un'agenzia investigativa. 




lunedì 5 settembre 2016

Registrazioni occulte di conversazioni: ci sono limiti di utilizzo?

Ormai tutti gli apparati digitali che ci circondano e che utilizziamo quotidianamente hanno una funzione che permette la registrazione di suoni o conversazioni.
E' piuttosto semplice, inoltre, scaricare dalla rete applicazioni che "correggono" i suoni con il fine di migliorarne l'ascolto e la comprensione, soprattutto nel caso riguardino conversazioni tra due o più interlocutori.

Come è altrettanto semplice occultare questi strumenti di registrazione sempre più raffinati, piccoli e potenti.

Ma registrare in modo occulto una conversazione è da considerarsi "intercettazione abusiva"? Oppure la registrazione è lecita e utilizzabile in sede giudiziale? Ed entro quali limiti?

Domande legittime, sempre più spesso formulate soprattutto in sede penale.

La Seconda Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 24288, depositata il 10 giugno 2016, ha chiarito che la registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi costituisce forma di documentazione fonografica (art. 234 c.p.p., comma 1) non sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie dell’intercettazione in senso tecnico quindi può essere acquisita legittimamente al processo, senza previa autorizzazione del GIP ai sensi dell'art. 267 c.p.p..

La decisione è giunta in seguito al ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, secondo la quale "la sentenza impugnata incorreva in violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa".


Per la Suprema Corte il suddetto motivo di ricorso è infondato in quanto tale registrazione, il cui contenuto è legittimamente appreso soltanto da chi vi partecipa o vi assiste, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione.

"La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747)".

Con tutta evidenza, differente è il caso di registrazione di conversazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti, la quale rientra nella fattispecie di intercettazione ambientale e, come tale, dovrà essere trattata.

La Sentenza della Corte in questo caso stabilisce che "Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte (N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1".