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mercoledì 9 aprile 2014

Riciclaggio elettronico: il cyberlaundering

Sin dal 2005 varie indagini condotte da alcune Procure della Repubblica hanno fatto emergere un fenomeno sempre più diffuso che ha interessato numerosi istituti di credito italiani.

Stiamo parlando del cyberlaundering o "riciclaggio elettronico".

Il fenomeno si manifesta in più forme, la più classica e semplice delle quali prevede che una serie di soggetti residenti in Italia comunichino le proprie coordinate bancarie (codice IBAN) a soggetti operanti all'estero, affinché questi ultimi, tramite disposizioni online, possano bonificare somme di diverso importo su tali conti.

I soggetti italiani, una volta ottenuta la disponibilità della somma di denaro sul proprio conto, provvedono a prelevarla in contanti servendosi degli sportelli bancomat oppure a predisporre pagamenti a fronte di transazioni lecite (ad esempio per acquisti immobiliari).

Ma l'operazione appena descritta è solo una parte del progetto illecito!
E' solo la tranche finale che prelude al riciclaggio.

Ma le somme bonificate dai soggetti esteri (spesso residenti nei paesi dell'Est Europa) da dove traggono origine?




Le somme pervengono ai soggetti operanti all'estero attraverso trasferimenti Western Union e/o Money Gram (solo per fare un esempio) disposti dagli stessi soggetti italiani di cui sopra o da loro complici, prestanome o fiduciari.

Il denaro oggetto di trasferimento con la metodologia appena descritta, deriva quasi sempre da attività illecita effettuata sul territorio nazionale, la quale, per sua stessa natura, genera una grossa quantità di contante (spaccio di sostante stupefacenti, prostituzione, pizzo, tangenti eccetera) mentre il trasferimento dai conti stranieri ai conti italiani sarà giustificato con un'operazione commerciale apparentemente lecita ma inesistente (o parzialmente inesistente).

In letteratura i titolari dei conti correnti italiani, sono denominati genericamente "financial manager" poiché coincidono con coloro che pianificano e gestiscono l'intera operazione, mentre il ricorso a strutture di trasferimento internazionale di contanti si rende necessario perché il sistema di home-banking italiano non consente bonifici verso l’estero se non a seguito di specifici e routinari controlli che farebbero venire allo scoperto la truffa.

Quanto agli accertamenti idonei ad identificare le persone operanti all'estero, dall'esperienza investigativa maturata dalla Polizia Giudiziaria di Milano, si è rilevato molto utile l'analisi del traffico internet e degli apparati di comunicazione e trasmissione di file e/o di informazioni.

Ma anche le banche possono mitigare questo specifico rischio di frode attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informatici e procedure di comportamento più moderne e aggiornate.

Quanto alla condotta posta in essere dai beneficiari italiani dei bonifici online, essa deve essere qualificata ai sensi dell’art. 648-bis codice penale, essendo idonea a porre in essere un'attività di riciclaggio di somme di denaro provento di reato.
Ovvero ai sensi dell’art. 648 c.p. (ricettazione) laddove, come verificatosi in alcuni casi osservati, non sia avvenuto il successivo trasferimento sui conti correnti italiani dopo l'ottenimento all'estero della somma di denaro.