AdSense4

Bing

AdSense3

giovedì 3 maggio 2012

Prova o indizio?

Non so dire in quante occasioni mi sono ritrovato a ragionare se un certo documento fosse da considerare prova o soltanto indizio di un fatto illecito.
Nelle stesse medesime occasioni, tuttavia, sono arrivato a ritenere questo esercizio mentale totalmente superfluo! 

Il forensic accountant, infatti, commetterebbe un grossolano errore se si mettesse a giudicare se una certa scrittura contabile piuttosto che un'operazione "back to back" rappresenti o meno una prova o sia da classificare come semplice indizio.

Il forensic accountant è tenuto a descrivere un determinato fatto attraverso ricostruzioni meramente tecniche e oggettive e si dovrebbe astenere dall'entrare nel merito delle presunte responsabilità penali o formulare ipotesi sui reati commessi e sulle relative pene e sanzioni ovvero, ancora, dovrebbe evitare ogni altra valutazione relativa alla natura probatoria o indiziaria della documentazione analizzata.

Queste considerazioni non sono di sua competenza.
La valutazione della prova e degli indizi è delegata, dal nostro ordinamento giuridico, esclusivamente al Giudice. Senza eccezioni!

Sono due le fonti normative che stabiliscono tale principio: l'art. 192 del Codice di Procedura Penale e l'art. 2729 del Codice Civile.
In particolare, l'art. 192 C.p.p., dal titolo "Valutazione della prova", afferma ai commi 1 e 2 che:
"1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati 
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti". 
Mentre l'art. 2729 c.c., dal titolo "Presunzioni semplici" al comma 1 stabilisce che: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

La norma è chiara!
La "prova" è valutata, motivata e giustificata esclusivamente dal Giudice.

Mentre l'"indizio" è assimilabile a "prova" se, e solo se, è "grave, preciso e concordate" (e qui si perdono le disquisizioni teorico-dottrinali sul significato giuridico da attribuire ai termini "grave", "preciso" e "concordante", dalle quali fuggo volentieri...).

Inoltre per la legge la "presunzione" non esiste come dato oggettivo, ma solo come conseguenza di una valutazione presa dal Giudice, il quale in scienza e coscienza stabilisce che l'indizio a lui sottoposto debba essere accolto in quanto giustifica in modo pieno e preciso una relazione logica e consequenziale tra gli eventi accaduti.

All'investigatore contabile non compete tale valutazione!
Anzi incorrerebbe in un grave difetto giuridico e professionale se si attribuisse un esercizio non richiesto e per di più espressamente proibito dal nostro ordinamento.

Piuttosto il forensic accountant si dovrebbe chiedere se il suo lavoro ha prodotto un risultato completo ed esaustivo rispetto agli elementi disponibili.

La domanda giusta da porsi non è, infatti, se e come un certo documento sia idoneo ad incastrare il responsabile della frode ma se e come si possa descrivere una certa operazione finanziaria in modo maggiormente attendibile, preciso, concordante e convincente.

Il processo di ricostruzione documentale di un fatto presumibilmente illecito (ancora una volta, è il Giudice a valutare se un comportamento è illecito o meno) dovrebbe non dare adito ad equivoci, interpretazioni, verosimiglianze e genericità.

Il forensic accountant in questo caso faciliterà il lavoro del Giudice.

s.m.